Carta delle
Fondazioni
Le Fondazioni rappresentano un bene originario nelle comunità locali e realizzano in responsabile autonomia i propri scopi istituzionali, secondo le proprie determinazioni, operando prevalentemente nell’ambito dei territori da cui hanno avuto origine.
Per le Fondazioni l’autonomia non è solo principio fondante – nelle sue varie declinazioni in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di capacità di libera autodeterminazione per adempiere nel modo migliore alla propria missione – ma è anche strumento e modalità attuativa. In questo senso, l’autonomia rappresenta la capacità di definire entro i limiti generali dettati dal sistema positivo
(costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso le diverse forme giuridiche riconosciute: statutarie, regolamentari, o anche di semplice autodisciplina.
Tale autonomia, sancita dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003, con la riconduzione delle Fondazion i fra i soggetti ap partenenti all’ organizzazione delle libertà sociali, non è disgiunta dalla assunzione di una piena responsabilità per le finalità di interesse generale loro affida te e per le attività poste in essere. In tal modo tutti gli el ementi, dalla trasparenza e pu bblicità del proprio operato (ivi compresi i percorsi che ne garantisc ono la realizzazione) al la autorevolezza degli
amministratori, fino all’ordinato funzionamento degli organi di governo (la cui specializzazione funzionale è volta ad attivare il circuito interno delle responsabilità) e alle forme di vigilanza previste dall’ordinamento, rappresentano attributi imprescindibili nell’ambito dei quali l’autonomia viene esercitata.